Descrizione

L’Amministrazione, in attuazione dei principi sanciti dal decreto legislativo 3/05/2024, n. 62, e in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3/03/2009, n. 18, nonché con la normativa nazionale di riferimento (Legge 5/02/1992, n. 104 e successive modificazioni), promuove con convinzione politiche pubbliche orientate alla piena inclusione sociale, culturale e civile delle persone con disabilità. In tale prospettiva, l’Amministrazione si adopera per prevenire e rimuovere ogni condizione di svantaggio che ostacoli l’esercizio dei diritti fondamentali della persona, con particolare riguardo al diritto alla mobilità autonoma, alla partecipazione attiva alla vita della comunità e all’autodeterminazione.
Gli interventi attivati mirano, dunque, a superare logiche assistenzialistiche e istituzionalizzanti, per promuovere invece percorsi personalizzati di emancipazione e cittadinanza attiva, nel rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione.
Il trasporto alle persone con disabilità è erogato sotto le seguenti forme:
- mediante servizi resi da enti accreditati con l'Amministrazione (la domanda in questo caso deve essere fatta per il tramite dell’istituto scolastico)
- mediante un contributo delle spese di trasporto sostenute dai beneficiari. Tale beneficio è alternativo rispetto al servizio di trasporto gratuito
- mediante rilascio di tessera di circolazione gratuita sui mezzi pubblici urbani o extraurbani, che deve essere preventivamente autorizzato con apposito provvedimento.
Per ulteriori informazioni, si invita a consultare la deliberazione relativa agli interventi finalizzati al trasporto di persone con disabilità
Approfondimenti
Possono accedere al beneficio le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale residenti in uno dei 58 Comuni della Provincia di Catania, iscritti e frequentanti scuole superiori di 2 grado, facoltà universitarie, scuole professionali e centri di formazione.
La concessione del beneficio non è subordinata a limiti di reddito.
L'entità del contributo concesso per ogni giorno di effettiva frequenza è commisurato al costo dei titoli di viaggio, per andata e ritorno, sui mezzi pubblici urbani.
Nel caso in cui sia frequentata una scuola o un istituto ubicato fuori il territorio comunale l'entità del contributo concesso è commisurato al costo del biglietto, andata e ritorno, con mezzi pubblici extra urbani.
Se il beneficiario rientra nella tipologia dell'art.3, punto 3 della Legge del 05/02/1992, n. 104.