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Inserire nuovi veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o dismettere i veicoli esistenti

Descrizione

Inserire nuovi veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o dismettere i veicoli esistenti

Ogni autoscuola deve poter svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente di guida di qualsiasi categoria e, a tal fine, deve possedere un adeguato parco veicolare per le esercitazioni di guida.

Il parco veicolare minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l’adesione ad un consorzio e, dunque, ad un centro di istruzione automobilistica, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM.

L’inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un’autoscuola, ovvero la relativa dismissione, devono essere comunicati alla Città Metropolitana territorialmente competente entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano. 

Qualora, a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un soggetto diverso da un titolare di autoscuola o da un consorzio, il cedente deve provvedere a richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.
Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica sono tenute a provvedere anche alla copertura assicurativa della circolazione durante le esercitazioni di guida e l’effettuazione degli esami.
Il titolare di autoscuola può inoltrare, attraverso questo Portale, apposita istanza per l’inserimento e/o dismissione di veicoli dal parco veicolare dell’autoscuola.

Approfondimenti

Se più autoscuole si consorziano e costituiscono un centro di istruzione automobilistica regolarmente riconosciuto, le stesse possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, fatta eccezione per quella di categoria B.

I veicoli in dotazione alle autoscuole o ai centri di istruzione automobilistica: 

  • devono essere muniti di doppio comando almeno per la frizione e il freno, a eccezione di quelli di categoria AM, A1, A2, A e B1. 
    L’installazione del doppio comando deve risultare dalla carta di circolazione
  • devono essere immatricolati a nome del titolare dell’autoscuola o del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. 
  • possono essere acquisiti con la formula contrattuale del leasing, nonché della locazione senza conducente.

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